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Parte 2: Gestire la propria associazione – Contabilità e sovvenzioni

dom 27 ott 2024

1) La contabilità delle associazioni

 

Le associazioni sono tenute a tenere una contabilità, il cui livello di dettaglio e la cui natura dipenderanno dalle dimensioni dell’associazione, dalla fonte dei suoi finanziamenti (sovvenzioni, prestiti bancari, donazioni…) e dalla sua attività.

 

Un po’ di storia recente!

 

Un nuovo piano contabile n. 2018-06 del 5 dicembre 2018 relativo ai bilanci annuali delle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro è applicabile alle associazioni interessate a partire dal 1° gennaio 2020.

 

L’Autorità per le norme contabili (ANC) ha quindi adottato un nuovo regolamento contabile applicabile, a partire dal 1° gennaio 2020, ai bilanci annuali delle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. Molto semplice.

 

Nella realtà: a meno che non si disponga di una contabile volontaria (e coinvolta, competente, affidabile ecc.) per la tenuta della contabilità, ed eventualmente di una contabile abilitata per la revisione, c’è di che farsi venire i capelli bianchi.

 

Infatti, il regolamento dell’ANC n. 2018-06 del 5 dicembre 2018 relativo ai bilanci annuali delle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, approvato con decreto del 26 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2018, si estende su 41 pagine e richiede due confezioni di Doliprane (finché ce ne sono ancora) per i non addetti ai lavori.

 

Per trovarlo, seguite questo link:   https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/reglt_2018-06_association.pdf

 

 

2) I sussidi!

«Il contratto di impegno repubblicano (CER), disciplinato dagli articoli 10-1 e 25-1 della legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 e dal relativo decreto attuativo n. 2021-1947 del 31 dicembre 2021, deve essere sottoscritto dall’associazione o dalla fondazione a corredo di qualsiasi richiesta di sovvenzione presentata a un’autorità amministrativa o a un ente incaricato della gestione di un servizio pubblico industriale e commerciale, oppure per qualsiasi richiesta di autorizzazione rivolta allo Stato o a uno dei suoi enti pubblici che rientri nell’ambito del quadro comune di autorizzazione.»

 

Una sovvenzione è un aiuto, ma non tutti gli aiuti sono sovvenzioni.

 

Una sovvenzione risponde alla definizione giuridica di «contributo facoltativo di qualsiasi natura, giustificato da un interesse generale e destinato alla realizzazione di un’azione o di un progetto di investimento, al contributo allo sviluppo di attività o al finanziamento complessivo dell’attività dell’associazione o della fondazione».

Il carattere facoltativo significa che la sovvenzione viene concessa a discrezione dell’ente. Non si tratta di un aiuto automatico e prestabilito che si può ottenere soddisfacendo requisiti legali o normativi, come nel caso degli aiuti all’occupazione. Allo stesso modo, non sono considerati sussidi i contributi obbligatori, come le indennità giornaliere.

 

Chi eroga una sovvenzione?

 

Le sovvenzioni devono essere concesse da un’autorità amministrativa a organismi di diritto privato promotori di un’iniziativa propria che hanno preventivamente definito e che intendono attuare.

 

Sono quindi interessati: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti pubblici amministrativi. Ai sensi della legge rientrano in questa categoria anche gli enti di previdenza sociale, la CNAF e gli enti incaricati della gestione di un servizio pubblico industriale e commerciale (SPIC) nell’ambito delle loro attività di servizio pubblico. Tali enti incaricati di uno SPIC possono essere imprese o enti privati o pubblici.

 

Sono quindi esclusi: i sussidi concessi dalle autorità pubbliche a persone fisiche o tra enti pubblici, ma anche gli aiuti erogati in applicazione di una politica pubblica di sostegno (ad esempio: gli aiuti versati da Pôle Emploi alle imprese nell’ambito dei contratti di accompagnamento all’occupazione, ecc.).

 

Per orientarsi nel labirinto della metodologia applicabile alle associazioni, in 32 pagine, segui il link:   https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_subventions2023_2024_.pdf

 

 

3) Il CER

 

Avrete notato che si parla spesso e inevitabilmente del CER, ovvero del Contratto di Impegno Repubblicano.

 

Il Contratto di Impegno Repubblicano (CER), disciplinato dagli articoli 10-1 e 25-1 della legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 e dal relativo decreto attuativo n. 2021-1947 del 31 dicembre 2021, deve essere sottoscritto dall’associazione o dalla fondazione a corredo di qualsiasi richiesta di sovvenzione presentata a un’autorità amministrativa o a un ente incaricato della gestione di un servizio pubblico industriale e commerciale, oppure per qualsiasi richiesta di autorizzazione presso lo Stato o uno dei suoi enti pubblici che rientri nell’ambito del quadro comune di autorizzazione.

 

Esiste, per fortuna, una guida pratica a tal fine, di 24 pagine, accessibile collegandosi a questo link: https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/faq_cer_fevrier_2023_vf.pdf

 

 

4) La legge 2024-344

 

Per cercare di semplificare un po’ le cose, il 15 aprile 2024 è entrata in vigore una legge volta a sostenere l’impegno volontario e a semplificare la vita associativa (legge 2024-344).

 

In sintesi: la legge, approvata all’unanimità dall’Assemblea nazionale l’8 aprile 2024, mira, da un lato, a   incoraggiare e riconoscere l’impegno associativo.

 

Il testo prevede quindi:

  • di estendere i diritti di formazione iscritti sul conto personale di formazione (CPF) nell’  ambito del conto di impegno civico (CEC) ai volontari che operano in associazioni registrate da almeno un anno, anziché da tre come avviene attualmente;
  • di consentire alle associazioni ammissibili al CEC di versare contributi sul CPF dei propri volontari attraverso   il proprio CEC;
  • di rendere più flessibili le condizioni per l’accesso al congedo per impegno associativo per i lavoratori dipendenti e   al congedo di cittadinanza per i dipendenti pubblici, a favore dei volontari che operano all’interno di associazioni registrate da almeno un anno, anziché da tre come attualmente previsto;
  • estendere il congedo per impegno associativo ai delegati volontari del Difensore dei diritti  ;
  • facilitare l’impegno dei lavoratori del settore privato estendendo il mecenatismo di competenze   alle imprese con meno di 5.000 dipendenti e prolungandone la durata massima da due a tre anni;
  • adattare l’impegno dei lavoratori del settore pubblico estendendo la sperimentazione del mecenatismo di competenze   per i funzionari statali e territoriali al personale della sanità pubblica;
  • concedere a un dipendente la possibilità di donare, sotto forma di compenso monetario, i propri giorni di   riposo non goduti a un’associazione, d’intesa con il proprio datore di lavoro. Per la sua attuazione è necessario un decreto attuativo.

 

La legge mira, d’altra parte, a semplificare la vita associativa. Interviene in diversi ambiti relativi alle risorse che interessano le associazioni locali, federate o meno, attraverso:

  • semplificando le condizioni di prestito tra associazioni;
  • consentendo accordi di tesoreria tra associazioni membri dello stesso gruppo   associativo;
  • armonizzando e ampliando i casi in cui è consentito ricorrere a tombole, lotterie e lotti;
  • autorizzando i comuni a concedere alle associazioni un’autorizzazione all’occupazione temporanea dello spazio pubblico   a titolo gratuito.

 

Infine, la legge sancisce la rete di sostegno alle associazioni con il marchio Guid’Asso.

 

 

Per saperne di più:

https://youtu.be/QuUW03jHFUY   e   https://www.associations.gouv.fr/rejoindre-guid-asso-les-demarches.html

 

Coraggio e   affidatevi ai gestori di associazioni che hanno già percorso questa strada. Non intraprendete da sole questo percorso irto di ostacoli. È questo il prezzo da pagare per accedere a numerosi aiuti e sovvenzioni!